venerdì 7 ottobre 2022

Bonus carburanti: la parola ai Consulenti del Lavoro

 Bonus carburanti direttamente in busta paga. Sì, ma come funziona? La parola ai Consulenti del Lavoro. 

Per il 2022, l’importo relativo al valore dei buoni benzina ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito. Ciò significa che i buoni carburante saranno esenti da tasse. Non vengono, infatti, previsti requisiti o tetti al reddito per potere accedere a questo fringe benefit. L'unico limite che fino ad adesso viene evidenziato dalla nirmativa è che la misura è rivolta ai soli lavoratori dipendenti di aziende private. Già era stato previsto che le aziende potessero concedere un contributo fino a 258,23 euro annui per i cosiddetti "fringe benefit", traducibile in buoni acquisto, buoni carburante o buoni spesa. Nel 2020 e 2021, durante la pandemia causata dal Covid-19, come misura di sostegno economico l'importo è stato raddoppiato a 516,46 euro.



 

Ma il bonus carburante può essere richiesto dal lavoratore dipendente? No, non è possibile. Sarà l'azienda e il datore di lavoro a decidere se e in che quantitativo prevederlo e concederlo ai dipendenti. Non è, quindi, prevista la presentazione di alcuna domanda.

In merito ai beneficiari di tale misura è bene precisare che i datori di lavoro possono corrispondere i buoni carburante fin da subito, senza di alcuna necessità di preventivi accordi contrattuali. 

L'Agenzia delle Entrate specifica che il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta u'agevolazione aggiuntiva rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir; va quindi conteggiata in maniera distinta rispetto agli altri fringe benefit. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un importo di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Se vuoi approfondire in merito al bonus carburante, i Consulenti del lavoro di Studio Borghi restano a tua disposizione tramite la sezione Contatti del sito ufficiale.


lunedì 6 giugno 2022

OASIS al Salone Internazionale dei Beni Culturali di Ferrara

 


La StartUp innovativa OASIS Srl sarà presente alla
XXVII EDIZIONE del Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali che si terrà a Ferrara dall’8 al 10 GIUGNO 2022.

OASIS dopo l’esperienza del 2019, torna in Fiera per presentare alcune interessanti novità a supporto degli operatori del settore culturale e turistico, duramente colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Il Salone Internazionale del Restauro di Ferrara è da sempre il principale luogo d’incontro per gli operatori del settore: aziende, istituzioni e organismi di ricerca, che contribuiscono attivamente alla tutela della storia e alla valorizzazione della cultura, in un settore che come noto è imprescindibile per lo sviluppo economico e culturale italiano e non solo.

OASIS Srl StartUp innovativa nata nel 2019 è da sempre attiva proprio nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la valorizzazione e la promozione del territorio, dei beni culturali e delle eccellenze locali.

In Fiera presenterà i suoi servizi di promozione digitale per aziende, professionisti ed artigiani. Grazie all’utilizzo di social network, video e dinamiche di gamification l’approccio di OASIS cerca di stimolare, la creazione, la condivisione e l’aggiornamento di contenuti. Coinvolgendo diversi target: esperti, appassionati, ma anche semplici curiosi, chi vuole giocare, socializzare e non ultimo anche guadagnare.

La StartUp si propone come partner strategico per gallerie d’arte, artisti, aziende di design, operatori turistici e chiunque voglia far crescere la sua attività culturale o turistica grazie ad un sapiente utilizzo delle nuove tecnologie.

martedì 17 maggio 2022

Lavoro autonomo occasionale: la nuova comunicazione telematica


Con decorrenza 1° maggio 2022 il Ministero del Lavoro ha reso obbligatoria la comunicazione telematica relativa al lavoro autonomo occasionale. 

Nello specifico, accedendo sul portale tramite proprio Spid o Cie, è possibile effettuare la richiesta scegliendo tre differenti ipotesi per quanto riguarda il termine della prestazione autonoma occasionale del lavoratore, vediamole insieme: 

  • entro 7 giorni
  • entro 15 giorni 
  • entro 30 giorni

Qualora la durata della prestazione non si concludesse nei limiti dell'arco temporale sopra indicato nel punto elenco, sarà necessario per il datore di lavoro effettuare una nuova comunicazione di lavoro autonomo occasionale. 

Si evidenzia, in misura non meno importante, che fino al 30 aprile 2022 il Ministero del Lavoro ha reso possibile effettuare la comunicazione anche a mezzo email ordinaria (periodo transitorio), determinando però con la decorrenza del 1° maggio 2022 l'inizio della procedura obbligatoria in forma telematica raggiungibile al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome.

Con nota 881/2022 l'INL ha precisato che le domande possono essere trasmesse ancora a mezzo mail dopo la data del 30 aprile 2022, qualora si verifichi un malfunzionamento della piattaforma o altre ipotesi connesse ad oggetive difficoltà legate alle procedura telematica obbligatoria, in vigore dal 1° maggio 2022. 

Se sei un datore di lavoro e hai bisogno di maggiori dettagli riguardanti la procedura di comunicazione del lavoro autonomo occasionale, rivolgiti ai Consulenti del Lavoro di Studio Borghi, quotidianamente a supporto delle aziende clienti in materia di amministrazione e gestione del personale dipendente. 

venerdì 22 aprile 2022

Come funziona la nuova comunicazione telematica per il lavoro autonomo occasionale?

 


Il Ministero del Lavoro ha reso operativo il nuovo portale per procedere con la domanda di comunicazione relativa alle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale. 

A partire dal 1° maggio 2022 l'adempimento è obbligatorio e preventivo per tutti i committenti privati che aderisconosco a questa tipologia di prestazione; diversamente sono previste importanti sanzioni amministrative che arrivano fino all'importo di 2.500 euro. 

Da tenere presente che la comunicazione tramite il canale telematico sul portale del Ministero del Lavoro andrà effettuata almeno un giorno prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Fino al prossimo 30 aprile 2022 vige un periodo transitorio in cui la procedura di comunicazione può ancora essere trasmessa via email agli Ispettorati del Lavoro. 

 

cosa fare con la procedura telematica di comunicazione preventiva?

 

Per poter attivare la procedura telematicamente, bisogna accedere al Portale del Ministero del Lavoro all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it autenticandosi tramite Spid e selezionare la procedura con descrizione "Lavoro Autonomo Occasionale". 

A questo punto, bisognerà scegliere “Nuova comunicazione” e compilare le differenti sezioni del modulo telematico. Vediamo insieme di quali sezione si tratta:

Sezione 1

Si riferisce alla Comunicazione (dati del committente) e deve contenere il codice fiscale o partita iva, la denominazione e la sede legale.

Sezione 2

Riguarda principlamente il Lavoratore autonomo e tutti i suoi dati anagrafici quali il codice fiscale, la cittadinanza, la carta d'identità o il permesso di soggiorno, il domicilio del prestatore.

Sezione 3

Inerente il Rapporto di lavoro, con i riferimenti della data di inizio della prestazione, la sua durata (7 giorni, 15 giorni e 30 giorni), il compenso previsto e il luogo della sede di lavoro.

Nel caso in cui la prestazione non si concluda nell'arco indicato sulla comunicazione (7,15 o 30 giorn

Sezione 4

Con i Dati invio, riguardanti i dati del compilatore, la data di invio della comunicazione e il codice della comunicazione.

 

Ad oggi la procedura di compilazione in formato telematico della domanda non provvede a nessuna verifica o controllo sulla congruità delle informazioni esposte e, al momento della trasmissione, non propone un riepilogo per la revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.


Per maggiori specifiche i Consulenti del Lavoro di Studio Borghi, esperto in amministrazione e gestione del personale a Milano, restano disponibili per le aziende che avessero bisogno di supporto nella comunicazione telematica per il lavoro autonomo occasionale.

 

 


venerdì 25 marzo 2022

Prorogata la comunicazione di Smart Working con regime semplificato

 


 

Viene prorogato per le imprese il regime semplificato senza obbligo di accordo individuale per l'accesso allo Smart Working fino al 30 giugno 2022. 

La cessazione dello stato di emergenza, previsto con termine 31 marzo 2022, non ha avuto conseguenze anche sulle procedure e relative comunicazioni in ambito smart working attualmente in essere.

L'estensione a tre mesi (da aprile a giugno 2022) del provvedimento viene prorogata anche per diverse categorie, come i lavoratori fragili. 

Con tale provvedimento si definisce, inoltre, Smart Working quella modalità di lavoro che viene svolta per una percentuale di almeno il 30% dell'orario di lavoro complessivo. Se tale percentuale tende a essere inferiore, non sarà necessario e obbligatorio alcun accordo individuale.  

La nuova normativa propone di far accedere al lavoro agile tramite una corsia preferenziale alcune precise categorie, vediamo insieme alcune di queste: i lavoratori che fanno ricorso alla legge 104, in presenza in famiglia di prole con disabilità, nei tre anni successivi al termine del periodo di congedo di maternità e paternità. 

Sempre all'interno della stessa proposta di legge si richiede l'equiparazione del lavoratore in smart working con il lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in presenza in termini economici, normativi, di sviluppo e avanzamento delle opportunità di carriera professionale, di formazione e di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il provvedimento, al fine di incentivare il lavoro agile, stabilisce una serie di agevolazioni a supporto delle imprese attraverso la riduzione dell'1% dei premi assicurativi INAIL. 

Si evince come le politiche siano sempre più volte a promuovere l'attività di smart working al fine di promuovere, a loro volta, anche un benessere aziendale. La possibilità di lavorare da remoto permette, infatti, a ciascun lavoratore di conciliare meglio la propria vita personale con quella professionale. 

Se sei un'impresa e vuoi sapere di più su questa modalità di lavoro e sulle attività che rientrano nella gestione del personale, ti consigliamo di rivolgerti al team di Consulenti del Lavoro di Studio Borghi a Milano, pronto a darti supporto per tutto ciò di cui hai bisogno.


lunedì 28 febbraio 2022

Rapporto biennale sulla parità: quali sono le modalità di compilazione e invio per le imprese?


 Che cosa si intende per rapporto biennale sulla parità?

Con cadenza biennale ogni impresa, pubblica e privata, che abbia oltre 50 dipendenti in forza è tenuta a compilare un modello che indichi il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile rispetto alle singole mansioni professionali svolte e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti, della retribuzione di fatto corrisposta.

Per tutte le imprese che hanno in forza lavoratori entro un massimo di 50 persone posso redigere il rapporto sulla parità su base volontaria. 

In che maniera e dove viene trasmesso il rapporto biennale sulla parità?

Il rapporto biennale sulla parità viene trasmesso ogni due anni in modalità telematica sul sito online istituzionale del Ministero del Lavoro e trasmesso alle Rsa. 

Nel caso in cui le imprese non trasmettano il rapporto sulla parità entro i termini stabiliti, la DRL comunica di provvedere al'invio entro 60 giorni. 

In caso di mancato invio del rapporto sulla parità, sono previste delle sanzioni?

Qualora, invece, l'impresa fosse inottemperante, vengono previste delle sanzioni amministrative, fino alla sospensione di un anno in relazione ai benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda, nel caso in cui l'inottemperanza superi i 12 mesi. 

Viene, inoltre, applicata una sanzione amministrativa (dai 1.000 ai 5.000 euro), laddove l'Ispettorato del Lavoro, in caso di verifica dei rapporti sulla parità, stabilisca un'incompletezza o informazioni mendaci.

Quali sono le nuove modalità di presentazione del rapporto biennale sulla parità?

C'è attesa per il nuovo decreto che stabilirà e fornirà maggiori precisazioni su come compilare il modulo relativo al rapporto biennale sulla parità, quali le informazioni da inserire, quali le modalità di accesso al rapporto per conto dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, oltre che a quali le modalità di invio. 

Il Ministero del Lavoro si è pronunciato, dando notizia sul proprio sito online che a partire dall'11 febbraio 2022 tutte le imprese che occupano oltre 50 lavoratori dipendenti e che, quindi, sono obbligate alla produzione e compilazione del modulo, potranno accedere sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it mediante le proprie credenziali Spid, in attesa che venga adottato il nuovo Decreto Ministeriale ai fini dell'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale. 

Dopo che sarà emanato il citato Decreto Ministeriale si potrà così accedere alle prime linee guida finalizzate alla compilazione del modulo con le novità introdotte all'articolo 46, D. Lgs. 198/2006.


Ulteriori ed eventuali indicazioni possono essere fornite dai Consulenti del Lavoro di Studio Borghi, a supporto di tutte le aziende con un quantitativo complessivo superiore a 50 dipendenti.

venerdì 14 gennaio 2022

Nuove linee guida INPS: Assegno Unico Universale (Auu)


L'inizio del 2022 inizia con un'interessante rivoluzione che riguarda la modalità di corresponsione di alcuni componenti della busta paga che i lavoratori dipendenti ricevono in base al proprio nucleo familiare.

Più nel dettaglio, il focus delle modifiche è incentrato sulle provvidenze erogate per i figli. In riferimento a quanto disposto dalla legge 46/2021, viene emanato il Dlgs 230/2021 che istituisce e disciplina l’assegno unico universale (Auu). 

Infatti, da marzo 2022 tale assegno unico e universale prenderà il posto del premio previsto per le nascite o le adozioni, gli assegni per il nucleo familiare , il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli sotto i 21 anni. Quindi, non ci saranno più le somme oggi riconosciute o anticipate dal datore di lavoro in busta paga, e verrà fatto posto a un solo assegno. Quest’ultimo errà gestito e pagato direttamente dall’ente di previdenza, e gli stessi lavoratori dipendenti dovranno procedere con richiesta formale tramite un’applicazione già disponibile sul portale www.inps.it, o avvalendosi di un patronato.

Per evitare che nel mese di marzo i lavoratori abbiano una minore disponibilità economica, l’Inps precisa di trasmettere le richieste entro e non oltre la data del 28 febbraio, assicurandosi in questo modo la ricezione dell’assegno unico nel mese successivo. Per le istanze pervenute oltre tale data (28 febbraio 2022), il pagamento verrà eseguito entro la fine del mese successivo.

Possono riscuotere l’assegno i genitori, anche in modalità ripartita, secondo le indicazioni fornite all’atto della richiesta. I figli maggiorenni hanno facoltà di inviare direttamente la domanda per ricevere, autonomamente, la quota di loro spettanza. Anche le detrazioni fiscali per i figli con meno di 21 anni non confluiranno più nella busta paga a partire da marzo.

La normativa sull’assegno unico è in vigore e le relative istanze telematiche possono già essere presentate; tuttavia l’erogazione dello stesso avverrà da marzo 2022. Questa modalità implica uno slittamento in avanti di due mesi delle attuali regole. Tale situazione ha indotto a identificare come arco temporale annuo di erogazione del nuovo assegno quello che va da marzo a febbraio dell’anno successivo. Le successive domande si possono presentare dal 1° gennaio di ogni anno, tenendo presente che quelle presentate sino al 30 giugno danno diritto agli arretrati da marzo, mentre chi invia l’istanza dal 1° luglio perde i mesi pregressi.

La gestione dell’assegno unico è di esclusiva competenza Inps e il datore non viene coinvolto. Si tratta di un’estraneità ancor più marcata rispetto all’assegno per il nucleo familiare; infatti, mentre per quest’ultimo il coinvolgimento del datore era previsto per l’erogazione nel cedolino di paga, per il neonato assegno pensa l’Inps anche a pagare. Ogni eventuale disservizio o anomalia dovrà, quindi, essere gestita dal lavoratore direttamente con l’Istituto.

Il nuovo assegno verrà pagato a tutte le famiglie che hanno figli fino a età non superiore ai 18 anni. Il limite di età sale a 21 anni qualora il giovane sia dedito a studi e/o tirocini ovvero lavori ma con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro, oppure se è disoccupato o sta svolgendo il servizio civile universale. I limiti di età non si applicano in presenza di disabilità del figlio. Non rileva la condizione lavorativa dei genitori, che possono essere anche inoccupati. L’importo varia da un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni) a un massimo di 175 euro (85 euro per i maggiorenni), per figlio, e il suo ammontare può essere influenzato dal valore dall’Isee. Tuttavia, produrre l’Isee non è forma d'obbligo: in mancanza si ha diritto, comunque, all’importo minimo. La domanda va inoltrata tramite un'unica richiesta all'anno, deve riguardare tutti i figli, integrandola in caso di nascite e ricordando che l’assegno unico viene riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.

Per ulteriori informazioni Studio Borghi, studio di elaborazione paghe a Milano, e il suo team qualificato di Consulenti del Lavoro  restano a disposizione delle aziende.

giovedì 30 dicembre 2021

COVID-19: Stato di emergenza a marzo 2022 e le nuove misure

Tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con circolare n. 305 del 24/12/2021 comunichiamo che il Decreto Legge 221/2021 ha previsto la proroga fino all’estensione del 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.


 

Il nostro Studio, specializzato in Consulenza del Lavoro a Milano ed elaborazione paghe e contributi, vi riporta di seguito le principali misure riguardanti il contenimento dell'epidemia da Covid-19 da ora in atto.

Modalità di lavoro Smart-working

E' stato prorogato il lavoro in modalità smart working semplificato, in altri termini la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto (lavoro agile) anche in assenza di un accordo individuale e tramite procedura agevolata con comunicazione presso il Portale Online Clicklavoro del Ministero del Lavoro.

Lavoratori categoria Fragili

Viene prorogato il diritto al lavoro in modalità agile per tutti quei lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Segnaliamo, inoltre, che con un decreto del Ministro della salute (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento), saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al termine dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa dovrà necessariamente essere svolta in modalità smart working.

Congedi Straordinari genitori

Prevede una proroga anche il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021 per le seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:

• sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);

• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• quarantena del figlio, a seguito di contatto ovunque avvenuto;

• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;

• chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:

• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

Obbligo possesso Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro / obbligo vaccinale per alcune categorie lavoratori

Si estende a proroga anche l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid-19 per accedere nei luoghi di lavoro, fermo restando l’obbligo vaccinale per specifiche categorie di dipendenti (vedi ns. circolari n. 15/2021, n. 33/2021, n. 37/2021, n. 39/2021, n. 42/2021, n. 43/2021, n. 47/2021, n. 48/2021).

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la validità del green pass vaccinale è ridotta da numero 9 a 6 mesi.

Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario rispetto ai 5 mesi precedenti. 

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Dispostivi Mascherine

Viene disposto l’obbligo:

• di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;

• di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

• obbligo di indossare le mascherine di tipologia FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto (autobus, tram, aereo, treno, metropolitana etc)

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato in qualunque esercizio di ristorazione per il consumo anche previsto al banco.

Eventi, feste, discoteche

Viene stabilito che fino al 31 gennaio 2022

• sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

• vengono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

• al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

• musei e mostre;

• al chiuso per i centri benessere;

• centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

• parchi tematici e di divertimento;

• al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Per ulteriori approfondimenti il nostro Studio di Milano e i nostri Consulenti del lavoro restano a disposizione.

giovedì 16 dicembre 2021

Gallerie e artisti, come è cambiato il mondo dell’arte a causa del Covid

Il 2020 è stato l'anno della pandemia globale di coronavirus. Il mondo dell'arte, come tanti altri, si è dovuto fermare. I musei hanno chiuso, le mostre sono state rinviate, le aste e gli eventi  ritenuti   “non necessari”.

Anche il mondo degli artisti e delle gallerie ha così iniziato a investire sull’innovazione accelerando tendenze ancora di nicchia o provando cose nuove mai viste prima. Il risultato, descritto nello studio "Hiscox online art commerce report 2020" del mercato delle soluzioni digitali per l'arte, è quello di un mondo in evoluzione, sempre più ibrido e incline alla scoperta, ma anche più robusto e pronto al cambiamento futuro.

La premessa è semplice: la pandemia ha costretto il mondo dell'arte a utilizzare in molti casi Internet come unica vetrina possibile. Consideriamo che nel 2019 le vendite di arte online non erano di un volume tale da essere considerevoli. Nella prima metà del 2020, a testimonianza della conversione al mondo digitale, le vendite d’arte online sono invece cresciute esponenzialmente.

Con la chiusura delle gallerie, le mostre e tutti gli eventi inerenti all’arte sono stati costretti a convertirsi all’online, questo cambio drastico porterà svariate difficoltà a ritornare come prima dopo la pandemia.

Secondo una ricerca approfondita, le opere d'arte hanno occupato circa il 32% delle vendite d'arte online nel 2020.

Tra le tecnologie più utilizzate in seguito alla pandemia c’è stata l’introduzione delle gallerie virtuali nelle quali è possibile visitare una stanza in cui vengono esposte opere d’arte reali, ma digitalizzate.

Altra tecnologia che si è sviluppata durante il 2020 sono stati gli NFT. Nati inizialmente come arte digitale, si è poi pensato al loro utilizzo per avere la certificazione di un'opera reale, tra le realtà che si stanno muovendo in questa direzione c’è la Startup innovativa Oasis Srl di Venezia, da sempre attenta alle esigenze di chi opera nel mondo dell’arte.

venerdì 10 dicembre 2021

DIPENDENTE TRASFERTISTA: DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE

 


L'Agenzia delle Entrate ha espressio la propria opinione in riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in previsione della loro dematerializzazione e successiva conservazione con l'intervento o meno di un pubblico ufficiale. 

In particolare, qualsiasi documentazione informatica con valore fiscale, come le note spese che vengono poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi, deve avere come caratteristiche l'integrità, l'autenticità e immodificabilità. 

Nella fattispecie descritta in interpello n. 740/E/2021, laddove siano garantiti i requisiti di cui sopra e l'autenticità dei documenti dematerializzati, nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante sia quando la nota spese è generata direttamente dal trasfertista mediante la procedura di accesso alla rete aziendale. 

I giustificativi di spesa, anche se dematerializzati, devono permettere la verifica della sussistenza dei requisiti che consentono la deducibilità dei costi e l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti lavoratori cui viene rimborsata la spesa. 

In riferimento, invece, all'obbligo di firma della nota spese, la normativa al momento richiede l'apposizione della firma digitale, altra tipologia di firma elettronica, qualificata o una firma elettronica avanzata ai fini di riconoscerne l'efficacia e validità probatoria di scrittura privata prevista dall'articolo 2702, cod. civ.. Le medesime condizioni valgono per i giustificativi a essa allegati, precisando che le copie per immagine sostituiscono ad ogni effetto di legge i documenti originali. 

Per quanto riguarda le prestazioni di trasporto taxi, si tratta di un servizio soggetto a fatturazione elettronica su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatorio conservarla almeno dal prestatore. 

I giustificativi allegati alle note spese trovano di norma corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Se il giustificativo non permette di risalire al suo contenuto tramite altre scritture di cui sia d'obbligo la conservazione, la relativa conservazione ha bisogno dell'intervento di un pubblico ufficiale. 

Le aziende che necessitassero di maggiori informazioni possono fare riferimento a Studio Borghi, il nostro studio di elaborazione paghe e contributi che si trova a Milano. Il nostro team Payroll resta a vostra disposizione.

venerdì 3 dicembre 2021

Conversione D.L. 127/2021: novità Green Pass nei luoghi di lavoro


Con la Gazzetta Ufficiale n. 227/2021 sono state pubblicate le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza sul posto di lavoro (privato e pubblico) mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. 

Sono moltissime le novità introdotte dalla conversione in legge, entrata in vigore dal 20 novembre.

In particolare:

  • lavoratori in somministrazione: la verifica del rispetto delle prescrizioni sul possesso di valido green pass compete all’utilizzatore mentre è compito del somministratore informare i lavoratori dipendenti riguardo la sussistenza delle predette prescrizioni (articolo 3, comma 4);
  • semplificazione delle verifiche green pass: i lavoratori possono scegliere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 di modo tale che, per tutta la durata di validità della certificazione verde, non siano necessari ulteriori controlli;
  • imprese con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di regolare green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per tutta la durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  • lavoratori dipendenti pubblici e privati: la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non fa scattare alcuna sanzione ma la permanenza all’interno del luogo di lavoro è permessa solo per il tempo necessario a terminare il proprio turno di lavoro (articolo 3 bis);
  • Protezione e copertura vaccinale: al fine di proteggere i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro privati e pubblici possono promuovere campagne di sensibilizzazione sull’importanza di vaccinazione anti SARS COV 2 volte alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione dell’infezione da SARS Cov 2 negli ambienti di lavoro (articolo 4 bis).

Rivolgiti ai nostri consulenti del lavoro per ricevere maggiori informazioni sulle novità in materia di Green Pass. Sei sei un’impresa puoi contattarci oppure rivolgerti presso il nostro Studio. Noi siamo in via Gustavo Modena 6 a Milano.