martedì 26 ottobre 2021

COVID 19: Proroga Cassa Integrazione tramite Decreto Fiscale


Il decreto fiscale, entrato in vigore in data 21 ottobre 2021, ha stabilito la possibilità per le imprese che operano nel settore non industriale di aderire alla proroga di Cassa Integrazione per n. 13 settimane. 

Tali disposizioni si rivolgo esclusivamente alle aziende che sono anche tutelate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dalla Cassa Integrazione in deroga (CIGD) e dai fondi di solidarietà bilaterali (artigiani). 

Le 13 settimane saranno usufruibili nle periodo che intercorre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, la cui domanda di presentazione potrà essere trasmessa all'INPS entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, a pena di decadenza. 

La richiesta di Cassa Integrazione non è soggetta ad alcun contributo addizionale e in tale richiesta potranno rientrare solo i lavoratori dipendenti che sono in forza al 21 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Fiscali. Coloro che saranno assunti successivamente alla data del 21 ottobre 2021 saranno in automatico esclusi dal presente provvedimento. 

L'accesso alla Cassa Integrazione è soggetto ad una stringente condizione: gli interessati devono essere stati prima autorizzati dall'INPS a fruire delle 28 settimane precedenti previste dal decreto Sostegni (D.L. 41/2021). 

Ulteriori ed eventuali chiarimenti posso essere rivolti al nostro Studio di elaborazione paghe che si trova a Milano.

giovedì 21 ottobre 2021

Esonero under 36: le ultime disposizioni INPS

 


L'ente previdenziale INPS ha fornito con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 le informazioni necessarie per fruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni (trasformazioni a tempo indeterminato incluse), che sono state effettuate nel biennio 2021-2022 di giovani lavoratori dipendenti che non hanno ancora raggiunto il 36° anno di età. Di seguito, Studio Borghi, specializzato in elaborazione paghe e contributi a Milano, fornisce tutte le informazioni di base: 

- Datori interessati ed esclusi: sono interessati tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori, agricoli inclusi). Esclusi invece la pubblica amministrazione e le imprese del settore finanziario;

- Lavoratori:  tutti i giovani che non hanno ancora compito il 36° anno di età alla data dell'evento incentivato e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore;

- Periodo: Assunzione a tempo indeterminato e trasformazione da contratto a termine nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022

- Rapporti incentivati: nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a TI di precedenti contratti a termine nel 2021-2022; rapporti di lavoro subordinato a TI instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ex legge 3 aprile 2001, n.42; assunzioni a TI per somministrazione;

- Rapporti esclusi: dirigenti, contratto intermittente, aprrendistato, lavoro domestico, prestazioni di lavoro occasionale;

- Part time:  l'esonero spetta anche se il lavoratore è assunto da due diversi datori di lavoro, per entrambi i rapporti, purchè la loro decorrenza sia la stessa;

- Misura: opera l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore con un importo massimo di euro 6.000 annui, 500 euro al mese e 16,12 euro per i rapporti instaurati o risolti nel mese;

- Durata: dipende da dove si trova la sede o unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione, che può variare da 48 a 36 mesi in base alla regione di riferimento;

- Rispetto condizioni di lavoro e DUURC: la fruizione dell'esonero richiede che venga rispettato da parte del datore di lavoro le condizioni ex art. 1, co. 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- Licenziamenti: Nei 6 mesi antecedenti all'assunzione, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o recessi collettivi; nei 9 mesi successivi all'assunzione il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti;

- Cessione contratto e trasferimento d'azienda: la fruizione dell'esonero viene trasferita al subentrante per il periodo non goduto perchè si verifica solo la modifica soggettiva del rapporto in atto che prosegue col datore cessionario;

Per ulteriori informazioni i nostri Consulenti del Lavoro restano a disposizione. 

Si ricorda che Studio Borghi fornisce supporto alle aziende in materia di elaborazione paghe e consulenza del lavoro a Milano.



venerdì 1 ottobre 2021

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Con nuove regole e sanzioni


Tutti i lavoratori che appartengono al settore pubblico e privato, compresi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre 2021 dovranno munirsi della certificazione verde detta green pass per accedere ai luoghi di lavoro. L’estensione dell’obbligo di certificazione verde è stata prevista dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre. Chi non è in possesso del green pass        non potrà recarsi nel proprio luogo di lavoro e tale assenza sarà considerata come assenza ingiustificata. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro viene reso sospeso e non in alcun modo dovuta la retribuzione. Per le violazioni è prevista una multa tra 600 e 1.500 euro che può aumentare se la certificazione viene contraffatta così come i datori di lavoro, per non cadere in sanzione, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei propri lavoratori dipendenti. 


Infatti, l’Italia, dal 15 ottobre , sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro, “dotato di un varco presidiabile”, senza esibire un valido green pass .


La bozza di decreto, approvato e ufficializzata dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, ha semplificato il perimetro di estensione del certificato verde optando per il principio universale dell’accesso ai luoghi di lavoro. 


La platea di potenziali vaccinandi si estende, quindi, a 4 mln di lavoratori privati e circa       600mila dipendenti del settore pubblico.


La svolta verso l’estensione generalizzata si è dovuta in principale misura, al fine di aumentare il più rapidamente possibile il numero di vaccinati, prima dell’inizio della stagione autunnale. L’obiettivo, dichiarato dall’Esecutivo, è quello arrivare in meno di quattro settimane in una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto,  in una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell’85% della popolazione vaccinabile.



L’obbligo nel comparto privato

L’obbligo di possedere il green pass vige dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine previsto di cessazione dello stato di emergenza. 


L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati , inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari . I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione.


La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni “sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno precisare entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche , anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.


I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dell’art. 2, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa , così che si possa tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.



Controlli e sanzioni


La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso della certificazione”.


Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà entrare all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro verrà sospeso senza compensi o retribuzione. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.


La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.


Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione


Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi , per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori . 


Tamponi  sono gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione, per i disabili o le categorie fragili. 


Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre. Qualora poi le farmacie non dovessero praticare prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.


Per avere maggiori dettagli su tutte le novità riguardanti l’obbligatorietà del green pass, Studio Borghi, studio di paghe e consulenza del lavoro a Milano, resta a disposizione. I nostri consulenti del lavoro sono a supporto di tutti i datori di lavoro che necessitassero di ulteriori chiarimenti.