Tutti i lavoratori che appartengono al settore pubblico e privato, compresi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre 2021 dovranno munirsi della certificazione verde detta green pass per accedere ai luoghi di lavoro. L’estensione dell’obbligo di certificazione verde è stata prevista dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre. Chi non è in possesso del green pass non potrà recarsi nel proprio luogo di lavoro e tale assenza sarà considerata come assenza ingiustificata. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro viene reso sospeso e non in alcun modo dovuta la retribuzione. Per le violazioni è prevista una multa tra 600 e 1.500 euro che può aumentare se la certificazione viene contraffatta così come i datori di lavoro, per non cadere in sanzione, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei propri lavoratori dipendenti.
Infatti, l’Italia, dal 15 ottobre , sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro, “dotato di un varco presidiabile”, senza esibire un valido green pass .
La bozza di decreto, approvato e ufficializzata dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, ha semplificato il perimetro di estensione del certificato verde optando per il principio universale dell’accesso ai luoghi di lavoro.
La platea di potenziali vaccinandi si estende, quindi, a 4 mln di lavoratori privati e circa 600mila dipendenti del settore pubblico.
La svolta verso l’estensione generalizzata si è dovuta in principale misura, al fine di aumentare il più rapidamente possibile il numero di vaccinati, prima dell’inizio della stagione autunnale. L’obiettivo, dichiarato dall’Esecutivo, è quello arrivare in meno di quattro settimane in una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto, in una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell’85% della popolazione vaccinabile.
L’obbligo nel comparto privato
L’obbligo di possedere il green pass vige dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine previsto di cessazione dello stato di emergenza.
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati , inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari . I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione.
La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni “sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno precisare entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche , anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dell’art. 2, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa , così che si possa tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Controlli e sanzioni
La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso della certificazione”.
Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà entrare all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro verrà sospeso senza compensi o retribuzione. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione
Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi , per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori .
Tamponi sono gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione, per i disabili o le categorie fragili.
Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre. Qualora poi le farmacie non dovessero praticare prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.
Per avere maggiori dettagli su tutte le novità riguardanti l’obbligatorietà del green pass, Studio Borghi, studio di paghe e consulenza del lavoro a Milano, resta a disposizione. I nostri consulenti del lavoro sono a supporto di tutti i datori di lavoro che necessitassero di ulteriori chiarimenti.
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