giovedì 30 dicembre 2021

COVID-19: Stato di emergenza a marzo 2022 e le nuove misure

Tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con circolare n. 305 del 24/12/2021 comunichiamo che il Decreto Legge 221/2021 ha previsto la proroga fino all’estensione del 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.


 

Il nostro Studio, specializzato in Consulenza del Lavoro a Milano ed elaborazione paghe e contributi, vi riporta di seguito le principali misure riguardanti il contenimento dell'epidemia da Covid-19 da ora in atto.

Modalità di lavoro Smart-working

E' stato prorogato il lavoro in modalità smart working semplificato, in altri termini la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto (lavoro agile) anche in assenza di un accordo individuale e tramite procedura agevolata con comunicazione presso il Portale Online Clicklavoro del Ministero del Lavoro.

Lavoratori categoria Fragili

Viene prorogato il diritto al lavoro in modalità agile per tutti quei lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Segnaliamo, inoltre, che con un decreto del Ministro della salute (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento), saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al termine dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa dovrà necessariamente essere svolta in modalità smart working.

Congedi Straordinari genitori

Prevede una proroga anche il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021 per le seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:

• sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);

• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• quarantena del figlio, a seguito di contatto ovunque avvenuto;

• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;

• chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:

• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

Obbligo possesso Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro / obbligo vaccinale per alcune categorie lavoratori

Si estende a proroga anche l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid-19 per accedere nei luoghi di lavoro, fermo restando l’obbligo vaccinale per specifiche categorie di dipendenti (vedi ns. circolari n. 15/2021, n. 33/2021, n. 37/2021, n. 39/2021, n. 42/2021, n. 43/2021, n. 47/2021, n. 48/2021).

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la validità del green pass vaccinale è ridotta da numero 9 a 6 mesi.

Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario rispetto ai 5 mesi precedenti. 

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Dispostivi Mascherine

Viene disposto l’obbligo:

• di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;

• di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

• obbligo di indossare le mascherine di tipologia FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto (autobus, tram, aereo, treno, metropolitana etc)

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato in qualunque esercizio di ristorazione per il consumo anche previsto al banco.

Eventi, feste, discoteche

Viene stabilito che fino al 31 gennaio 2022

• sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

• vengono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

• al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

• musei e mostre;

• al chiuso per i centri benessere;

• centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

• parchi tematici e di divertimento;

• al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Per ulteriori approfondimenti il nostro Studio di Milano e i nostri Consulenti del lavoro restano a disposizione.

giovedì 16 dicembre 2021

Gallerie e artisti, come è cambiato il mondo dell’arte a causa del Covid

Il 2020 è stato l'anno della pandemia globale di coronavirus. Il mondo dell'arte, come tanti altri, si è dovuto fermare. I musei hanno chiuso, le mostre sono state rinviate, le aste e gli eventi  ritenuti   “non necessari”.

Anche il mondo degli artisti e delle gallerie ha così iniziato a investire sull’innovazione accelerando tendenze ancora di nicchia o provando cose nuove mai viste prima. Il risultato, descritto nello studio "Hiscox online art commerce report 2020" del mercato delle soluzioni digitali per l'arte, è quello di un mondo in evoluzione, sempre più ibrido e incline alla scoperta, ma anche più robusto e pronto al cambiamento futuro.

La premessa è semplice: la pandemia ha costretto il mondo dell'arte a utilizzare in molti casi Internet come unica vetrina possibile. Consideriamo che nel 2019 le vendite di arte online non erano di un volume tale da essere considerevoli. Nella prima metà del 2020, a testimonianza della conversione al mondo digitale, le vendite d’arte online sono invece cresciute esponenzialmente.

Con la chiusura delle gallerie, le mostre e tutti gli eventi inerenti all’arte sono stati costretti a convertirsi all’online, questo cambio drastico porterà svariate difficoltà a ritornare come prima dopo la pandemia.

Secondo una ricerca approfondita, le opere d'arte hanno occupato circa il 32% delle vendite d'arte online nel 2020.

Tra le tecnologie più utilizzate in seguito alla pandemia c’è stata l’introduzione delle gallerie virtuali nelle quali è possibile visitare una stanza in cui vengono esposte opere d’arte reali, ma digitalizzate.

Altra tecnologia che si è sviluppata durante il 2020 sono stati gli NFT. Nati inizialmente come arte digitale, si è poi pensato al loro utilizzo per avere la certificazione di un'opera reale, tra le realtà che si stanno muovendo in questa direzione c’è la Startup innovativa Oasis Srl di Venezia, da sempre attenta alle esigenze di chi opera nel mondo dell’arte.

venerdì 10 dicembre 2021

DIPENDENTE TRASFERTISTA: DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE

 


L'Agenzia delle Entrate ha espressio la propria opinione in riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in previsione della loro dematerializzazione e successiva conservazione con l'intervento o meno di un pubblico ufficiale. 

In particolare, qualsiasi documentazione informatica con valore fiscale, come le note spese che vengono poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi, deve avere come caratteristiche l'integrità, l'autenticità e immodificabilità. 

Nella fattispecie descritta in interpello n. 740/E/2021, laddove siano garantiti i requisiti di cui sopra e l'autenticità dei documenti dematerializzati, nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante sia quando la nota spese è generata direttamente dal trasfertista mediante la procedura di accesso alla rete aziendale. 

I giustificativi di spesa, anche se dematerializzati, devono permettere la verifica della sussistenza dei requisiti che consentono la deducibilità dei costi e l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti lavoratori cui viene rimborsata la spesa. 

In riferimento, invece, all'obbligo di firma della nota spese, la normativa al momento richiede l'apposizione della firma digitale, altra tipologia di firma elettronica, qualificata o una firma elettronica avanzata ai fini di riconoscerne l'efficacia e validità probatoria di scrittura privata prevista dall'articolo 2702, cod. civ.. Le medesime condizioni valgono per i giustificativi a essa allegati, precisando che le copie per immagine sostituiscono ad ogni effetto di legge i documenti originali. 

Per quanto riguarda le prestazioni di trasporto taxi, si tratta di un servizio soggetto a fatturazione elettronica su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatorio conservarla almeno dal prestatore. 

I giustificativi allegati alle note spese trovano di norma corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Se il giustificativo non permette di risalire al suo contenuto tramite altre scritture di cui sia d'obbligo la conservazione, la relativa conservazione ha bisogno dell'intervento di un pubblico ufficiale. 

Le aziende che necessitassero di maggiori informazioni possono fare riferimento a Studio Borghi, il nostro studio di elaborazione paghe e contributi che si trova a Milano. Il nostro team Payroll resta a vostra disposizione.

venerdì 3 dicembre 2021

Conversione D.L. 127/2021: novità Green Pass nei luoghi di lavoro


Con la Gazzetta Ufficiale n. 227/2021 sono state pubblicate le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza sul posto di lavoro (privato e pubblico) mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. 

Sono moltissime le novità introdotte dalla conversione in legge, entrata in vigore dal 20 novembre.

In particolare:

  • lavoratori in somministrazione: la verifica del rispetto delle prescrizioni sul possesso di valido green pass compete all’utilizzatore mentre è compito del somministratore informare i lavoratori dipendenti riguardo la sussistenza delle predette prescrizioni (articolo 3, comma 4);
  • semplificazione delle verifiche green pass: i lavoratori possono scegliere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 di modo tale che, per tutta la durata di validità della certificazione verde, non siano necessari ulteriori controlli;
  • imprese con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di regolare green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per tutta la durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  • lavoratori dipendenti pubblici e privati: la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non fa scattare alcuna sanzione ma la permanenza all’interno del luogo di lavoro è permessa solo per il tempo necessario a terminare il proprio turno di lavoro (articolo 3 bis);
  • Protezione e copertura vaccinale: al fine di proteggere i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro privati e pubblici possono promuovere campagne di sensibilizzazione sull’importanza di vaccinazione anti SARS COV 2 volte alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione dell’infezione da SARS Cov 2 negli ambienti di lavoro (articolo 4 bis).

Rivolgiti ai nostri consulenti del lavoro per ricevere maggiori informazioni sulle novità in materia di Green Pass. Sei sei un’impresa puoi contattarci oppure rivolgerti presso il nostro Studio. Noi siamo in via Gustavo Modena 6 a Milano.