giovedì 30 dicembre 2021

COVID-19: Stato di emergenza a marzo 2022 e le nuove misure

Tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con circolare n. 305 del 24/12/2021 comunichiamo che il Decreto Legge 221/2021 ha previsto la proroga fino all’estensione del 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.


 

Il nostro Studio, specializzato in Consulenza del Lavoro a Milano ed elaborazione paghe e contributi, vi riporta di seguito le principali misure riguardanti il contenimento dell'epidemia da Covid-19 da ora in atto.

Modalità di lavoro Smart-working

E' stato prorogato il lavoro in modalità smart working semplificato, in altri termini la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto (lavoro agile) anche in assenza di un accordo individuale e tramite procedura agevolata con comunicazione presso il Portale Online Clicklavoro del Ministero del Lavoro.

Lavoratori categoria Fragili

Viene prorogato il diritto al lavoro in modalità agile per tutti quei lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Segnaliamo, inoltre, che con un decreto del Ministro della salute (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento), saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al termine dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa dovrà necessariamente essere svolta in modalità smart working.

Congedi Straordinari genitori

Prevede una proroga anche il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021 per le seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:

• sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);

• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• quarantena del figlio, a seguito di contatto ovunque avvenuto;

• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;

• chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:

• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

Obbligo possesso Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro / obbligo vaccinale per alcune categorie lavoratori

Si estende a proroga anche l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid-19 per accedere nei luoghi di lavoro, fermo restando l’obbligo vaccinale per specifiche categorie di dipendenti (vedi ns. circolari n. 15/2021, n. 33/2021, n. 37/2021, n. 39/2021, n. 42/2021, n. 43/2021, n. 47/2021, n. 48/2021).

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la validità del green pass vaccinale è ridotta da numero 9 a 6 mesi.

Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario rispetto ai 5 mesi precedenti. 

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Dispostivi Mascherine

Viene disposto l’obbligo:

• di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;

• di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

• obbligo di indossare le mascherine di tipologia FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto (autobus, tram, aereo, treno, metropolitana etc)

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato in qualunque esercizio di ristorazione per il consumo anche previsto al banco.

Eventi, feste, discoteche

Viene stabilito che fino al 31 gennaio 2022

• sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

• vengono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

• al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

• musei e mostre;

• al chiuso per i centri benessere;

• centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

• parchi tematici e di divertimento;

• al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Per ulteriori approfondimenti il nostro Studio di Milano e i nostri Consulenti del lavoro restano a disposizione.

giovedì 16 dicembre 2021

Gallerie e artisti, come è cambiato il mondo dell’arte a causa del Covid

Il 2020 è stato l'anno della pandemia globale di coronavirus. Il mondo dell'arte, come tanti altri, si è dovuto fermare. I musei hanno chiuso, le mostre sono state rinviate, le aste e gli eventi  ritenuti   “non necessari”.

Anche il mondo degli artisti e delle gallerie ha così iniziato a investire sull’innovazione accelerando tendenze ancora di nicchia o provando cose nuove mai viste prima. Il risultato, descritto nello studio "Hiscox online art commerce report 2020" del mercato delle soluzioni digitali per l'arte, è quello di un mondo in evoluzione, sempre più ibrido e incline alla scoperta, ma anche più robusto e pronto al cambiamento futuro.

La premessa è semplice: la pandemia ha costretto il mondo dell'arte a utilizzare in molti casi Internet come unica vetrina possibile. Consideriamo che nel 2019 le vendite di arte online non erano di un volume tale da essere considerevoli. Nella prima metà del 2020, a testimonianza della conversione al mondo digitale, le vendite d’arte online sono invece cresciute esponenzialmente.

Con la chiusura delle gallerie, le mostre e tutti gli eventi inerenti all’arte sono stati costretti a convertirsi all’online, questo cambio drastico porterà svariate difficoltà a ritornare come prima dopo la pandemia.

Secondo una ricerca approfondita, le opere d'arte hanno occupato circa il 32% delle vendite d'arte online nel 2020.

Tra le tecnologie più utilizzate in seguito alla pandemia c’è stata l’introduzione delle gallerie virtuali nelle quali è possibile visitare una stanza in cui vengono esposte opere d’arte reali, ma digitalizzate.

Altra tecnologia che si è sviluppata durante il 2020 sono stati gli NFT. Nati inizialmente come arte digitale, si è poi pensato al loro utilizzo per avere la certificazione di un'opera reale, tra le realtà che si stanno muovendo in questa direzione c’è la Startup innovativa Oasis Srl di Venezia, da sempre attenta alle esigenze di chi opera nel mondo dell’arte.

venerdì 10 dicembre 2021

DIPENDENTE TRASFERTISTA: DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE

 


L'Agenzia delle Entrate ha espressio la propria opinione in riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in previsione della loro dematerializzazione e successiva conservazione con l'intervento o meno di un pubblico ufficiale. 

In particolare, qualsiasi documentazione informatica con valore fiscale, come le note spese che vengono poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi, deve avere come caratteristiche l'integrità, l'autenticità e immodificabilità. 

Nella fattispecie descritta in interpello n. 740/E/2021, laddove siano garantiti i requisiti di cui sopra e l'autenticità dei documenti dematerializzati, nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante sia quando la nota spese è generata direttamente dal trasfertista mediante la procedura di accesso alla rete aziendale. 

I giustificativi di spesa, anche se dematerializzati, devono permettere la verifica della sussistenza dei requisiti che consentono la deducibilità dei costi e l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti lavoratori cui viene rimborsata la spesa. 

In riferimento, invece, all'obbligo di firma della nota spese, la normativa al momento richiede l'apposizione della firma digitale, altra tipologia di firma elettronica, qualificata o una firma elettronica avanzata ai fini di riconoscerne l'efficacia e validità probatoria di scrittura privata prevista dall'articolo 2702, cod. civ.. Le medesime condizioni valgono per i giustificativi a essa allegati, precisando che le copie per immagine sostituiscono ad ogni effetto di legge i documenti originali. 

Per quanto riguarda le prestazioni di trasporto taxi, si tratta di un servizio soggetto a fatturazione elettronica su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatorio conservarla almeno dal prestatore. 

I giustificativi allegati alle note spese trovano di norma corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Se il giustificativo non permette di risalire al suo contenuto tramite altre scritture di cui sia d'obbligo la conservazione, la relativa conservazione ha bisogno dell'intervento di un pubblico ufficiale. 

Le aziende che necessitassero di maggiori informazioni possono fare riferimento a Studio Borghi, il nostro studio di elaborazione paghe e contributi che si trova a Milano. Il nostro team Payroll resta a vostra disposizione.

venerdì 3 dicembre 2021

Conversione D.L. 127/2021: novità Green Pass nei luoghi di lavoro


Con la Gazzetta Ufficiale n. 227/2021 sono state pubblicate le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza sul posto di lavoro (privato e pubblico) mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. 

Sono moltissime le novità introdotte dalla conversione in legge, entrata in vigore dal 20 novembre.

In particolare:

  • lavoratori in somministrazione: la verifica del rispetto delle prescrizioni sul possesso di valido green pass compete all’utilizzatore mentre è compito del somministratore informare i lavoratori dipendenti riguardo la sussistenza delle predette prescrizioni (articolo 3, comma 4);
  • semplificazione delle verifiche green pass: i lavoratori possono scegliere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 di modo tale che, per tutta la durata di validità della certificazione verde, non siano necessari ulteriori controlli;
  • imprese con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di regolare green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per tutta la durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  • lavoratori dipendenti pubblici e privati: la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non fa scattare alcuna sanzione ma la permanenza all’interno del luogo di lavoro è permessa solo per il tempo necessario a terminare il proprio turno di lavoro (articolo 3 bis);
  • Protezione e copertura vaccinale: al fine di proteggere i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro privati e pubblici possono promuovere campagne di sensibilizzazione sull’importanza di vaccinazione anti SARS COV 2 volte alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione dell’infezione da SARS Cov 2 negli ambienti di lavoro (articolo 4 bis).

Rivolgiti ai nostri consulenti del lavoro per ricevere maggiori informazioni sulle novità in materia di Green Pass. Sei sei un’impresa puoi contattarci oppure rivolgerti presso il nostro Studio. Noi siamo in via Gustavo Modena 6 a Milano.

martedì 26 ottobre 2021

COVID 19: Proroga Cassa Integrazione tramite Decreto Fiscale


Il decreto fiscale, entrato in vigore in data 21 ottobre 2021, ha stabilito la possibilità per le imprese che operano nel settore non industriale di aderire alla proroga di Cassa Integrazione per n. 13 settimane. 

Tali disposizioni si rivolgo esclusivamente alle aziende che sono anche tutelate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dalla Cassa Integrazione in deroga (CIGD) e dai fondi di solidarietà bilaterali (artigiani). 

Le 13 settimane saranno usufruibili nle periodo che intercorre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, la cui domanda di presentazione potrà essere trasmessa all'INPS entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, a pena di decadenza. 

La richiesta di Cassa Integrazione non è soggetta ad alcun contributo addizionale e in tale richiesta potranno rientrare solo i lavoratori dipendenti che sono in forza al 21 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Fiscali. Coloro che saranno assunti successivamente alla data del 21 ottobre 2021 saranno in automatico esclusi dal presente provvedimento. 

L'accesso alla Cassa Integrazione è soggetto ad una stringente condizione: gli interessati devono essere stati prima autorizzati dall'INPS a fruire delle 28 settimane precedenti previste dal decreto Sostegni (D.L. 41/2021). 

Ulteriori ed eventuali chiarimenti posso essere rivolti al nostro Studio di elaborazione paghe che si trova a Milano.

giovedì 21 ottobre 2021

Esonero under 36: le ultime disposizioni INPS

 


L'ente previdenziale INPS ha fornito con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 le informazioni necessarie per fruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni (trasformazioni a tempo indeterminato incluse), che sono state effettuate nel biennio 2021-2022 di giovani lavoratori dipendenti che non hanno ancora raggiunto il 36° anno di età. Di seguito, Studio Borghi, specializzato in elaborazione paghe e contributi a Milano, fornisce tutte le informazioni di base: 

- Datori interessati ed esclusi: sono interessati tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori, agricoli inclusi). Esclusi invece la pubblica amministrazione e le imprese del settore finanziario;

- Lavoratori:  tutti i giovani che non hanno ancora compito il 36° anno di età alla data dell'evento incentivato e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore;

- Periodo: Assunzione a tempo indeterminato e trasformazione da contratto a termine nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022

- Rapporti incentivati: nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a TI di precedenti contratti a termine nel 2021-2022; rapporti di lavoro subordinato a TI instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ex legge 3 aprile 2001, n.42; assunzioni a TI per somministrazione;

- Rapporti esclusi: dirigenti, contratto intermittente, aprrendistato, lavoro domestico, prestazioni di lavoro occasionale;

- Part time:  l'esonero spetta anche se il lavoratore è assunto da due diversi datori di lavoro, per entrambi i rapporti, purchè la loro decorrenza sia la stessa;

- Misura: opera l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore con un importo massimo di euro 6.000 annui, 500 euro al mese e 16,12 euro per i rapporti instaurati o risolti nel mese;

- Durata: dipende da dove si trova la sede o unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione, che può variare da 48 a 36 mesi in base alla regione di riferimento;

- Rispetto condizioni di lavoro e DUURC: la fruizione dell'esonero richiede che venga rispettato da parte del datore di lavoro le condizioni ex art. 1, co. 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- Licenziamenti: Nei 6 mesi antecedenti all'assunzione, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o recessi collettivi; nei 9 mesi successivi all'assunzione il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti;

- Cessione contratto e trasferimento d'azienda: la fruizione dell'esonero viene trasferita al subentrante per il periodo non goduto perchè si verifica solo la modifica soggettiva del rapporto in atto che prosegue col datore cessionario;

Per ulteriori informazioni i nostri Consulenti del Lavoro restano a disposizione. 

Si ricorda che Studio Borghi fornisce supporto alle aziende in materia di elaborazione paghe e consulenza del lavoro a Milano.



venerdì 1 ottobre 2021

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Con nuove regole e sanzioni


Tutti i lavoratori che appartengono al settore pubblico e privato, compresi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre 2021 dovranno munirsi della certificazione verde detta green pass per accedere ai luoghi di lavoro. L’estensione dell’obbligo di certificazione verde è stata prevista dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre. Chi non è in possesso del green pass        non potrà recarsi nel proprio luogo di lavoro e tale assenza sarà considerata come assenza ingiustificata. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro viene reso sospeso e non in alcun modo dovuta la retribuzione. Per le violazioni è prevista una multa tra 600 e 1.500 euro che può aumentare se la certificazione viene contraffatta così come i datori di lavoro, per non cadere in sanzione, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei propri lavoratori dipendenti. 


Infatti, l’Italia, dal 15 ottobre , sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro, “dotato di un varco presidiabile”, senza esibire un valido green pass .


La bozza di decreto, approvato e ufficializzata dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, ha semplificato il perimetro di estensione del certificato verde optando per il principio universale dell’accesso ai luoghi di lavoro. 


La platea di potenziali vaccinandi si estende, quindi, a 4 mln di lavoratori privati e circa       600mila dipendenti del settore pubblico.


La svolta verso l’estensione generalizzata si è dovuta in principale misura, al fine di aumentare il più rapidamente possibile il numero di vaccinati, prima dell’inizio della stagione autunnale. L’obiettivo, dichiarato dall’Esecutivo, è quello arrivare in meno di quattro settimane in una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto,  in una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell’85% della popolazione vaccinabile.



L’obbligo nel comparto privato

L’obbligo di possedere il green pass vige dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine previsto di cessazione dello stato di emergenza. 


L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati , inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari . I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione.


La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni “sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno precisare entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche , anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.


I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dell’art. 2, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa , così che si possa tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.



Controlli e sanzioni


La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso della certificazione”.


Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà entrare all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro verrà sospeso senza compensi o retribuzione. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.


La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.


Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione


Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi , per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori . 


Tamponi  sono gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione, per i disabili o le categorie fragili. 


Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre. Qualora poi le farmacie non dovessero praticare prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.


Per avere maggiori dettagli su tutte le novità riguardanti l’obbligatorietà del green pass, Studio Borghi, studio di paghe e consulenza del lavoro a Milano, resta a disposizione. I nostri consulenti del lavoro sono a supporto di tutti i datori di lavoro che necessitassero di ulteriori chiarimenti.  

venerdì 2 luglio 2021

Studio Borghi informa sulle nuove disposizioni in materia di smart working

Sul sito di Studio Borghi, che si occupa di Consulenza del Lavoro ed elaborazione paghe a Milano, è possibile leggere integralmente la circolare con tutte le informazioni riguardanti le disposizioni in materia di smart working. 01 luglio 2021 – Studio Borghi, studio paghe specializzato da oltre 30 anni in materia di consulenza del lavoro e nella elaborazione paghe e contributi, ha pubblicato sul proprio sito www.studio-borghi.it un’importante circolare in cui sono riportate le principali disposizioni sul tema del lavoro agile. L’articolo 2, D.L. 30/2021 prevede il diritto per il lavoratore dipendente e genitore di figlio minore di 16 anni di prestare il proprio lavoro in modalità smart working per un periodo che corrisponde integralmente o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio e alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente corrispondente. Tale beneficio viene riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità o disturbi legati all’apprendimento. Lo studio di Consulenti del Lavoro comunica inoltre che tutte le misure previste si applicano fino al 30 giugno 2021. Per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire l’argomento e ricevere dettagli su tutte le novità e aggiornamenti stabiliti dal Governo, può visitare il sito ufficiale di Studio Borghi e accedere all’area circolari, previa registrazione. Tutte le aziende che desiderano affiancarsi ad un partner serio ed esperto, posso trovare in Studio Borghi uno dei più qualificati e professionali studi di consulenza del lavoro a Milano.

venerdì 16 aprile 2021

Ottieni Rendite Lavorando da Casa con Ai Marketing

 


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