giovedì 21 ottobre 2021

Esonero under 36: le ultime disposizioni INPS

 


L'ente previdenziale INPS ha fornito con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 le informazioni necessarie per fruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni (trasformazioni a tempo indeterminato incluse), che sono state effettuate nel biennio 2021-2022 di giovani lavoratori dipendenti che non hanno ancora raggiunto il 36° anno di età. Di seguito, Studio Borghi, specializzato in elaborazione paghe e contributi a Milano, fornisce tutte le informazioni di base: 

- Datori interessati ed esclusi: sono interessati tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori, agricoli inclusi). Esclusi invece la pubblica amministrazione e le imprese del settore finanziario;

- Lavoratori:  tutti i giovani che non hanno ancora compito il 36° anno di età alla data dell'evento incentivato e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore;

- Periodo: Assunzione a tempo indeterminato e trasformazione da contratto a termine nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022

- Rapporti incentivati: nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a TI di precedenti contratti a termine nel 2021-2022; rapporti di lavoro subordinato a TI instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ex legge 3 aprile 2001, n.42; assunzioni a TI per somministrazione;

- Rapporti esclusi: dirigenti, contratto intermittente, aprrendistato, lavoro domestico, prestazioni di lavoro occasionale;

- Part time:  l'esonero spetta anche se il lavoratore è assunto da due diversi datori di lavoro, per entrambi i rapporti, purchè la loro decorrenza sia la stessa;

- Misura: opera l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore con un importo massimo di euro 6.000 annui, 500 euro al mese e 16,12 euro per i rapporti instaurati o risolti nel mese;

- Durata: dipende da dove si trova la sede o unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione, che può variare da 48 a 36 mesi in base alla regione di riferimento;

- Rispetto condizioni di lavoro e DUURC: la fruizione dell'esonero richiede che venga rispettato da parte del datore di lavoro le condizioni ex art. 1, co. 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- Licenziamenti: Nei 6 mesi antecedenti all'assunzione, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o recessi collettivi; nei 9 mesi successivi all'assunzione il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti;

- Cessione contratto e trasferimento d'azienda: la fruizione dell'esonero viene trasferita al subentrante per il periodo non goduto perchè si verifica solo la modifica soggettiva del rapporto in atto che prosegue col datore cessionario;

Per ulteriori informazioni i nostri Consulenti del Lavoro restano a disposizione. 

Si ricorda che Studio Borghi fornisce supporto alle aziende in materia di elaborazione paghe e consulenza del lavoro a Milano.



Nessun commento:

Posta un commento